Art. 28

Nota integrativa consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Nota integrativa consolidata 1.   La nota integrativa consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio, tra cui quanto segue: a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento; b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e c) nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la nota integrativa consolidata indica: a) per le imprese incluse nel consolidamento: i) il nome e la sede legale delle imprese; ii) la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e iii) le informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all', paragrafi 1, 2 e 7, previa applicazione dell', paragrafi 3, 4 e 5, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti. Le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell', paragrafo 1, lettera j), e dell', paragrafo 10, e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all', paragrafo 9; b) il nome e la sede legale delle imprese collegate incluse nel consolidamento ai sensi dell', paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; c) il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell', gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e d) per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese: i) il nome e la sede legale delle imprese; ii) la frazione di capitale detenuta; iii) l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato. Le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale. 3.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata.
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