Art. 6

Principi generali di bilancio

In vigore dal 26 giu 2013
Principi generali di bilancio 1.   Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali: a) si presume la continuità aziendale dell'impresa; b) i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; c) la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare: i) possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e iii) sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile; d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza; e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente; f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente; g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi; h) la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione; i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa. 3.   Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h). 4   Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa. 5.   Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso.
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