Art. 16

Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

In vigore dal 26 giu 2013
Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese 1.   Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue: a) i principi contabili adottati; b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi: i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate; c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore netto: i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base all', paragrafo 7, lettera b); ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto; iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio; d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati; e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 2.   Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall', paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r). Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall', paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera. Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall', paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera. 3.   Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.
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