Art. 18
Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico
In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico
1. La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:
a)
la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e
b)
l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d’esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nella nota integrativa.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b), non si applichi ai bilanci d’esercizio di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell', a condizione che tali informazioni siano contenute nella nota integrativa consolidata.
Storico versioni
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