Art. 19

Contenuto della relazione sulla gestione

In vigore dal 26 giu 2013
Contenuto della relazione sulla gestione 1.   La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell’attività della medesima. L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell’attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d’esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi. 2.   Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti: a) l'evoluzione prevedibile dell'impresa; b) le attività in materia di ricerca e sviluppo; c) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE; d) l'esistenza di succursali dell'impresa; e e) in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite: i) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un’operazione contabile di copertura; e ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 3.   Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni prescritte all', paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE concernenti l'acquisto di azioni proprie. 4.   Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.
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