Art. 21

Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidati

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidati Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell', paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.
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