Art. 26

Consolidamento proporzionale

In vigore dal 26 giu 2013
Consolidamento proporzionale 1.   Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, controlla un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che quest’ultima impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento. 2.   L', paragrafi 9 e 10, e l' si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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