Art. 47

Recepimento

In vigore dal 12 giu 2013
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22, all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafo 4, all’, paragrafi da 2 a 9, all’, all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 1 e 3, agli articoli da 12 a 16, agli articoli da 18 a 29, agli articoli da 31 a 35, all’, all’, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 39 a 42, all’, all’ e agli allegati I, II e III. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2015. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 3 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 4 dell’allegato I. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 4 luglio 2013. 3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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