Art. 11
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
In vigore dal 12 giu 2013
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all’, paragrafo 6, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l’articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Una scheda con i dati di sicurezza per l’articolo pirotecnico per autoveicoli compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (14), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche e che tiene conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori professionali è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.
La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa in formato cartaceo o elettronico, purché l’utilizzatore professionale disponga dei mezzi necessari per accedervi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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