Art. 9

Autorizzazioni

In vigore dal 4 lug 2012
Autorizzazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell' della direttiva 2008/98/CE. 2.   Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente, agli della direttiva 2008/98/CE. 3.   Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni che sono necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui all', paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'.
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