Art. 9
Autorizzazioni
In vigore dal 4 lug 2012
Autorizzazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell' della direttiva 2008/98/CE.
2. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente, agli della direttiva 2008/98/CE.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni che sono necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui all', paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2012:19:oj#art-9