Art. 7
Tasso di raccolta
In vigore dal 4 lug 2012
Tasso di raccolta
1. Fatto salvo l', paragrafo 1, ogni Stato membro provvede all'applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di detto principio, a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta. Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta di cui al secondo comma.
Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.
Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.
Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
2. Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all' siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:
a)
ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,
b)
ricevuti presso i distributori,
c)
oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.
3. In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di:
a)
raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45 % ma superiore al 40 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e
b)
posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1, secondo comma, a una data di loro scelta che non sia posteriore al 14 agosto 2021.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire gli adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
6. Entro il 14 agosto 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riesamina i termini relativi ai tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 ed eventualmente stabilisce tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura, i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature di piccole dimensioni, le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le lampade contenenti mercurio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
7. Qualora la Commissione ritenga, sulla base di uno studio d'impatto, che il tasso di raccolta sulla base dei RAEE prodotti necessiti di una revisione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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