Art. 11
Obiettivi di recupero
In vigore dal 4 lug 2012
Obiettivi di recupero
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma dell' e inviati per il trattamento a norma degli gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V.
2. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato conformemente all', paragrafo 2, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.
3. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione degli obiettivi minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo.
Gli Stati membri provvedono anche a che, ai fini di cui al paragrafo 6, siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.
5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.
6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro il 14 agosto 2016, gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, valutano la possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo e riesaminano il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla base dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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