Art. 13

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici

In vigore dal 4 lug 2012
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori. Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici. 2.   I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
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