Art. 24

Recepimento

In vigore dal 4 lug 2012
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   Purché gli obiettivi di cui alla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2, e all’ mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti: a) gli accordi hanno forza vincolante; b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze; c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione; d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, comunicati alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi; e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi; f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
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