Art. 22

Sanzioni

In vigore dal 4 lug 2012
Sanzioni Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
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