Art. 21

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

In vigore dal 13 dic 2011
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare: a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e b) l’organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:93:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori (Art. 21 Direttiva (UE) 2011/93) — Testo vigente | Portale Normativo