Art. 21
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori
In vigore dal 13 dic 2011
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:
a)
la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e
b)
l’organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.
Storico versioni
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