Art. 21 · Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

Art. 21

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

In vigore dal 13 dic 2011
Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare: a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e b) l’organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.
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