Art. 22
Programmi o misure di intervento di natura preventiva
In vigore dal 13 dic 2011
Programmi o misure di intervento di natura preventiva
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.
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