Art. 22

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

In vigore dal 13 dic 2011
Programmi o misure di intervento di natura preventiva Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.
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Programmi o misure di intervento di natura preventiva (Art. 22 Direttiva (UE) 2011/93) — Testo vigente | Portale Normativo