Art. 20

Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

In vigore dal 13 dic 2011
Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l’assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti. 3.   Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7: a) l’audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; b) l’audizione della vittima minorenne si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo; c) la vittima minorenne sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo; d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ascoltata sempre dalle stesse persone; e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali; f) la vittima minorenne sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che: a) l’udienza si svolga a porte chiuse; b) la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell’interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l’identità e l’immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l’identificazione.
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Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali (Art. 20 Direttiva (UE) 2011/93) — Testo vigente | Portale Normativo