Art. 9
Risorse finanziarie
In vigore dal 19 lug 2011
Risorse finanziarie
Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale esiga la disponibilità al momento opportuno di adeguate risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi nazionali di cui all’, soprattutto per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.
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