Art. 7

Titolari di licenze

In vigore dal 19 lug 2011
Titolari di licenze 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto il controllo regolamentare dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dell’impianto o dell’attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile. Ciò è conseguito tramite un’adeguata valutazione della sicurezza, altre argomentazioni e prove. 3.   Nell’ambito della concessione di licenze per un impianto o un’attività, la dimostrazione della sicurezza contempla lo sviluppo e l’esercizio di un’attività e lo sviluppo, l’esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento nonché la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento. La portata della dimostrazione della sicurezza è commisurata alla complessità delle operazioni svolte e all’entità dei pericoli associati ai rifiuti radioattivi e al combustibile esaurito, e all’impianto o all’attività. La procedura di concessione di licenze contribuisce alla sicurezza dell’impianto o dell’attività durante le normali condizioni di funzionamento, di fronte a prevedibili inconvenienti nel funzionamento e a incidenti previsti nella progettazione. Essa fornisce la richiesta garanzia di sicurezza nell’impianto o attività. Le misure sono intese alla prevenzione di incidenti e all’attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero esposti in modo significativo alle radiazioni ionizzanti. Tale approccio individua e riduce le incertezze. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi integrati di gestione, inclusa la garanzia di qualità, che attribuiscano alla sicurezza la dovuta priorità per la gestione complessiva del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che siano regolarmente controllati dall’autorità di regolamentazione competente. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
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Titolari di licenze (Art. 7 Direttiva (UE) 2011/70) — Testo vigente | Portale Normativo