Art. 8
Esperienza e competenze
In vigore dal 19 lug 2011
Esperienza e competenze
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure per l’istruzione e la formazione del personale, nonché di intraprendere attività di ricerca e sviluppo per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di ottenere, mantenere e sviluppare ulteriormente l’esperienza e le competenze necessarie.
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