Art. 5
Quadro nazionale
In vigore dal 19 lug 2011
Quadro nazionale
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
a)
un programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b)
un regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione di tale regime e dei relativi strumenti di applicazione è di competenza degli Stati membri;
c)
un sistema di licenze per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi che includa il divieto di attività di gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi o di esercizio di impianti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi senza una licenza o di entrambi e, se del caso, imponga condizioni per l’ulteriore gestione dell’attività, degli impianti o di entrambi;
d)
un sistema di adeguati controlli, un sistema di gestione, ispezioni regolamentate, obblighi in materia di documentazione e relazioni per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi, incluse adeguate misure per le fasi post-chiusura degli impianti di smaltimento;
e)
azioni di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione delle attività e la modifica, scadenza o revoca di una licenza insieme ai requisiti, se del caso, per soluzioni alternative che portino a una sicurezza maggiore;
f)
la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; in particolare, il quadro nazionale conferisce la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti;
g)
requisiti nazionali per l’informazione e la partecipazione del pubblico;
h)
il regime o i regimi di finanziamento per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a norma dell’.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia migliorato, se del caso, tenendo conto dell’esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con il processo decisionale di cui all’, paragrafo 3, lettera f), e dello sviluppo della tecnologia e delle ricerche pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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