Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 lug 2011
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «chiusura»: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l’impianto sicuro a lungo termine;
2) «autorità di regolamentazione competente»: un’autorità o un sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza per la gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, come previsto all’;
3) «smaltimento»: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli successivamente;
4) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
5) «licenza»: qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi oppure al fine di conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
6) «titolare della licenza»: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un’attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato in una licenza;
7) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale nessun utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dallo Stato membro o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro e che sia regolamentata a titolo di rifiuto radioattivo da un’autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;
8) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attività attinenti a manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
9) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
10) «ritrattamento»: un processo o un’operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
11) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irradiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
12) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
13) «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
14) «stoccaggio»: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l’intenzione di recuperarli successivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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