Art. 11
Programmi nazionali
In vigore dal 19 lug 2011
Programmi nazionali
1. Ciascuno Stato membro assicura l’attuazione del proprio programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla sua giurisdizione e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.
2. Ciascuno Stato membro provvede a rivedere e aggiornare periodicamente il proprio programma nazionale, tenendo conto, se del caso, dei progressi scientifici e tecnici nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares.
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