Art. 13

Notifica

In vigore dal 19 lug 2011
Notifica 1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa. 2.   Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale all’. 3.   Entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della reazione della Commissione, gli Stati membri forniscono i chiarimenti richiesti e/o informano la Commissione di un’eventuale revisione dei programmi nazionali. 4.   Nel decidere in merito a provvedimenti comunitari di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, la Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell’ambito dei programmi nazionali.
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Notifica (Art. 13 Direttiva (UE) 2011/70) — Testo vigente | Portale Normativo