Art. 8
Trattamento riservato
In vigore dal 20 ott 2010
Trattamento riservato
1. Gli Stati membri, in conformità degli atti giuridici dell’Unione applicabili o della normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.
2. Gli Stati membri prestano particolare attenzione a proteggere i dati commerciali raccolti a norma della presente direttiva. Per quanto riguarda i dati personali, gli Stati membri garantiscono la loro conformità con la direttiva 95/46/CE. Le istituzioni e gli organismi dell’Unione garantiscono l’adempimento del regolamento (CE) n. 45/2001.
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