Art. 9

Esenzioni

In vigore dal 20 ott 2010
Esenzioni Gli Stati membri garantiscono che le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell’Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, siano esentate dal dovere di trasmettere le informazioni previste dai formulari FAL, fermi restando gli atti giuridici dell’Unione applicabili e la possibilità che gli Stati membri possano richiedere informazioni contenute nei formulari FAL di cui ai punti da 1 a 6 della parte B dell’allegato alla presente direttiva che sono necessarie a proteggere l’ordine e la sicurezza interni e a far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.
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