Art. 10

Procedure di modifica

In vigore dal 20 ott 2010
Procedure di modifica 1.   La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per quanto riguarda l’allegato alla presente direttiva, al fine di garantire che si tenga conto delle eventuali pertinenti modifiche introdotte dall’IMO ai formulari FAL. Tali modifiche non estendono l’ambito di applicazione della presente direttiva. 2.   Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli .
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