Art. 6
Scambio dei dati
In vigore dal 20 ott 2010
Scambio dei dati
1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione disposte dagli atti giuridici dell’Unione siano rese disponibili nei loro sistemi SafeSeaNet nazionali e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92, del regolamento (CEE) n. 2454/93, del regolamento (CE) n. 562/2006 e del regolamento (CE) n. 450/2008.
2. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.
3. Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito in conformità dell’articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.
4. Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un’interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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