Art. 4

Notifica preliminare all’ingresso nei porti

In vigore dal 20 ott 2010
Notifica preliminare all’ingresso nei porti Fatte salve disposizioni specifiche sulla notifica previste negli atti giuridici dell’Unione applicabili o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall’armatore della nave notifichi, anteriormente all’ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all’autorità competente designata da tale Stato membro: a) con un anticipo di almeno ventiquattro ore; oppure b) al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore; oppure c) se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest’informazione diviene disponibile.
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