Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 ott 2010
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «formalità di dichiarazione», le informazioni riportate nell’allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro; b) «convenzione FAL», la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, e successive modifiche; c) «formulari FAL», i formulari standard previsti dalla convenzione FAL; d) «nave», qualsiasi nave o unità marittima; e) «SafeSeaNet», sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE; f) «trasmissione elettronica dei dati», il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer.
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