Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2010
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«formalità di dichiarazione», le informazioni riportate nell’allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro;
b)
«convenzione FAL», la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, e successive modifiche;
c)
«formulari FAL», i formulari standard previsti dalla convenzione FAL;
d)
«nave», qualsiasi nave o unità marittima;
e)
«SafeSeaNet», sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE;
f)
«trasmissione elettronica dei dati», il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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