Art. 5
Trasmissione elettronica dei dati
In vigore dal 20 ott 2010
Trasmissione elettronica dei dati
1. Gli Stati membri accettano l’adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un’interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1o giugno 2015.
Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo dove, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.
2. Fatto salvo il formato pertinente indicato nella convenzione FAL, il formato di cui al paragrafo 1 è conforme all’.
3. Se gli atti giuridici dell’Unione richiedono formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria al buon funzionamento dell’interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet istituito in conformità della direttiva 2002/59/CE, nonché, se del caso, con i sistemi informatici previsti dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (16).
4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative al controllo doganale e di frontiera di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 e al regolamento (CE) n. 562/2006, gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla decisione n. 70/2008/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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