Art. 18
Registri e relazioni concernenti gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti
In vigore dal 7 lug 2010
Registri e relazioni concernenti gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
a)
tenga un registro delle attività degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, comprendente i dati aggregati relativi ai donatori viventi e deceduti e ai tipi e alle quantità di organi reperiti e trapiantati o diversamente utilizzati in conformità delle disposizioni dell’Unione e nazionali sulla tutela dei dati personali e del segreto statistico;
b)
rediga e renda pubblicamente accessibile una relazione annuale sulle attività di cui alla lettera a);
c)
tenga un registro aggiornato degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti.
2. Su richiesta della Commissione o di un altro Stato membro, gli Stati membri forniscono informazioni sul registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti.
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