Art. 18 · Registri e relazioni concernenti gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti

Art. 18

Registri e relazioni concernenti gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti

In vigore dal 7 lug 2010
Registri e relazioni concernenti gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente: a) tenga un registro delle attività degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, comprendente i dati aggregati relativi ai donatori viventi e deceduti e ai tipi e alle quantità di organi reperiti e trapiantati o diversamente utilizzati in conformità delle disposizioni dell’Unione e nazionali sulla tutela dei dati personali e del segreto statistico; b) rediga e renda pubblicamente accessibile una relazione annuale sulle attività di cui alla lettera a); c) tenga un registro aggiornato degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti. 2.   Su richiesta della Commissione o di un altro Stato membro, gli Stati membri forniscono informazioni sul registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti.
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