Art. 20
Scambio di organi con paesi terzi
In vigore dal 7 lug 2010
Scambio di organi con paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di organi con paesi terzi sia controllato dall’autorità competente. A tal fine, l’autorità competente e le organizzazioni europee per lo scambio di organi possono stipulare accordi con le controparti nei paesi terzi.
2. Il controllo dello scambio di organi con paesi terzi può essere delegato dallo Stato membro a organizzazioni europee per lo scambio di organi.
3. Lo scambio di organi di cui al paragrafo 1 è autorizzato solo se gli organi:
a)
sono oggetto di tracciabilità dal donatore al ricevente e viceversa;
b)
corrispondono a parametri di qualità e sicurezza equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:53:oj#art-20