Art. 15
Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
In vigore dal 1 lug 2010
Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli ordini di sottoscrizione e di rimborso di OICVM ricevuti siano centralizzati e registrati immediatamente dopo il ricevimento.
2. La registrazione include informazioni sui seguenti elementi:
a)
l’OICVM in questione;
b)
la persona che impartisce o trasmette l’ordine;
c)
la persona che riceve l’ordine;
d)
la data e l’ora dell’ordine;
e)
le condizioni e gli strumenti di pagamento;
f)
il tipo di ordine;
g)
la data di esecuzione dell’ordine;
h)
il numero di quote sottoscritte o rimborsate;
i)
il prezzo di sottoscrizione o di rimborso di ogni quota;
j)
il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote;
k)
il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione o l’importo al netto delle spese di rimborso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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