Art. 14
Registrazione delle operazioni di portafoglio
In vigore dal 1 lug 2010
Registrazione delle operazioni di portafoglio
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare per ogni operazione di portafoglio relativa a OICVM che venga effettuata immediatamente la registrazione di informazioni sufficienti per ricostruire i dettagli dell’ordine e dell’operazione eseguita.
2. La registrazione di cui al paragrafo 1 include:
a)
il nome o la denominazione dell’OICVM e della persona che agisce per conto dell’OICVM;
b)
i dettagli necessari per individuare gli strumenti n questione;
c)
il quantitativo;
d)
la tipologia dell’ordine o dell’operazione;
e)
il prezzo;
f)
per gli ordini, la data e l’ora esatta della trasmissione dell’ordine e il nome o altra denominazione della persona a cui l’ordine è stato trasmesso o, per le operazioni, la data e l’ora esatta della decisione di negoziazione e di esecuzione dell’operazione;
g)
il nome della persona che ha trasmesso l’ordine o eseguito l’operazione;
h)
se applicabile, le ragioni della revoca dell’ordine;
i)
per le operazioni eseguite, l’identificativo della controparte e della sede di esecuzione.
Ai fini del primo comma, lettera i), per «sede di esecuzione» si intende un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 15, della predetta direttiva, un internalizzatore sistematico, di cui all’, paragrafo 1, punto 7, della predetta direttiva, un market maker o altro fornitore di liquidità o un soggetto che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da uno qualsiasi dei predetti soggetti.
Storico versioni
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