Art. 14

Registrazione delle operazioni di portafoglio

In vigore dal 1 lug 2010
Registrazione delle operazioni di portafoglio 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare per ogni operazione di portafoglio relativa a OICVM che venga effettuata immediatamente la registrazione di informazioni sufficienti per ricostruire i dettagli dell’ordine e dell’operazione eseguita. 2.   La registrazione di cui al paragrafo 1 include: a) il nome o la denominazione dell’OICVM e della persona che agisce per conto dell’OICVM; b) i dettagli necessari per individuare gli strumenti n questione; c) il quantitativo; d) la tipologia dell’ordine o dell’operazione; e) il prezzo; f) per gli ordini, la data e l’ora esatta della trasmissione dell’ordine e il nome o altra denominazione della persona a cui l’ordine è stato trasmesso o, per le operazioni, la data e l’ora esatta della decisione di negoziazione e di esecuzione dell’operazione; g) il nome della persona che ha trasmesso l’ordine o eseguito l’operazione; h) se applicabile, le ragioni della revoca dell’ordine; i) per le operazioni eseguite, l’identificativo della controparte e della sede di esecuzione. Ai fini del primo comma, lettera i), per «sede di esecuzione» si intende un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 15, della predetta direttiva, un internalizzatore sistematico, di cui all’, paragrafo 1, punto 7, della predetta direttiva, un market maker o altro fornitore di liquidità o un soggetto che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da uno qualsiasi dei predetti soggetti.
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Registrazione delle operazioni di portafoglio (Art. 14 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo