Art. 12

Funzione permanente di gestione dei rischi

In vigore dal 1 lug 2010
Funzione permanente di gestione dei rischi 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e mantenere una funzione permanente di gestione dei rischi. 2.   La funzione permanente di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1 è gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle unità operative. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a derogare a tale obbligo quando la deroga è appropriata e proporzionata tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività della società di gestione e dell’OICVM da essa gestito. La società di gestione deve essere in grado di dimostrare che sono state adottate opportune salvaguardia contro eventuali conflitti di interesse in modo da consentire l’esercizio indipendente delle attività di gestione dei rischi e che le procedure di gestione dei rischi da essa attuate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/65/CE. 3.   La funzione permanente di gestione dei rischi: a) attua le politiche e le procedure di gestione dei rischi; b) assicura il rispetto del sistema di limiti dei rischi dell’OICVM, tra cui i limiti di legge in materia di esposizione complessiva e di rischio di controparte, ai sensi degli ; c) assiste il consiglio di amministrazione nella determinazione del profilo di rischio di ogni OICVM gestito; d) trasmette relazioni periodiche al consiglio di amministrazione e, se esistente, alla funzione di vigilanza per quanto riguarda: i) la corrispondenza tra i livelli attuali di rischio sostenuti da ogni OICVM gestito e il profilo di rischio concordato per l’OICVM; ii) il rispetto da parte di ogni OICVM gestito dei pertinenti sistemi di limiti dei rischi; iii) l’adeguatezza e l’efficacia della procedura di gestione dei rischi, indicando in particolare se sono state adottate adeguate misure correttive in caso di carenze; e) trasmette relazioni periodiche all’alta dirigenza per illustrare il livello attuale di rischio incorso da ogni OICVM gestito e ogni violazione effettiva o prevedibile dei relativi limiti, in modo da consentire l’adozione di azioni rapide e opportune; f) riesamina e sostiene, laddove appropriato, le disposizioni e le procedure per la valutazione degli strumenti derivati OTC di cui all’. 4.   La funzione permanente di gestione dei rischi è dotata della necessaria autorità e del necessario accesso a tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 3.
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Funzione permanente di gestione dei rischi (Art. 12 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo