Art. 13

Operazioni personali

In vigore dal 1 lug 2010
Operazioni personali 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare, applicare e mantenere disposizioni adeguate per impedire le attività elencate di seguito ai soggetti rilevanti partecipanti in attività che potrebbero generare conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’, punto 1, della direttiva 2003/6/CE o ad altre informazioni riservate riguardanti gli OICVM o in operazioni con o per gli OICVM nell’esercizio dell’attività svolta per conto della società di gestione: a) realizzare operazioni personali corrispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri: i) al soggetto è fatto divieto di effettuare operazioni personali ai sensi della direttiva 2003/6/CE; ii) le operazioni comportano l’abuso o la non corretta divulgazione di informazioni riservate; iii) le operazioni sono in conflitto, o vi è la probabilità che entrino in conflitto, con gli obblighi che incombono alla società di gestione in virtù della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2004/39/CE; b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del presente paragrafo, lettera a), o dell’, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2006/73/CE, o configurerebbero altrimenti un abuso di informazione in relazione a ordini in essere; c) fatto salvo l’, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l’altra persona compierà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti: i) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del presente paragrafo, lettera a), o dell’, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2006/73/CE, o configurerebbero altrimenti un abuso di informazione in relazione a ordini in essere; ii) consigliare o sollecitare un’altra persona a realizzare dette operazioni. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo da assicurare in particolare che: a) tutti i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla società di gestione in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente al paragrafo 1; b) la società di gestione venga informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano alla società di gestione di individuare tali operazioni; c) le operazioni personali notificate alla società di gestione o da essa individuate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione. Ai fini del primo comma, lettera b), qualora determinate attività siano svolte da terzi, la società di gestione assicura che il terzo che svolge l’attività conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni alla società di gestione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali: a) le operazioni personali eseguite nel quadro di un servizio di gestione discrezionale del portafoglio, che non preveda una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita; b) le operazioni personali in OICVM o quote di organismi di investimento collettivo che siano soggette a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano realizzate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato. 4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, «operazione personale» ha lo stesso significato di cui all’ della direttiva 2006/73/CE.
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Operazioni personali (Art. 13 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo