Art. 15 · Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

Art. 15

Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

In vigore dal 1 lug 2010
Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli ordini di sottoscrizione e di rimborso di OICVM ricevuti siano centralizzati e registrati immediatamente dopo il ricevimento. 2.   La registrazione include informazioni sui seguenti elementi: a) l’OICVM in questione; b) la persona che impartisce o trasmette l’ordine; c) la persona che riceve l’ordine; d) la data e l’ora dell’ordine; e) le condizioni e gli strumenti di pagamento; f) il tipo di ordine; g) la data di esecuzione dell’ordine; h) il numero di quote sottoscritte o rimborsate; i) il prezzo di sottoscrizione o di rimborso di ogni quota; j) il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote; k) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione o l’importo al netto delle spese di rimborso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:43:oj#art-15