Art. 11
Funzione permanente di audit interno
In vigore dal 1 lug 2010
Funzione permanente di audit interno
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività della società, nonché la natura e la gamma delle attività di gestione collettiva di portafogli esercitate nel quadro di tale attività, di istituire e mantenere una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività della società di investimento.
2. La funzione di audit interno di cui al paragrafo 1 ha le seguenti responsabilità:
a)
adottare, applicare e mantenere un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi della società di gestione;
b)
formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);
c)
verificare l’osservanza delle raccomandazioni di cui alla lettera b);
d)
presentare relazioni sulle questioni relative all’audit interno, conformemente all’, paragrafo 4.
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