Art. 10

Funzione permanente di controllo della conformità

In vigore dal 1 lug 2010
Funzione permanente di controllo della conformità 1.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione istituiscano, applichino e mantengano politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2009/65/CE da parte delle società di gestione, nonché i rischi che ne derivano e mettano in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla predetta direttiva. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e mantenere una funzione permanente di controllo della conformità efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità: a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della società di gestione; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell’esercizio delle attività ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono alla società di gestione in virtù della direttiva 2009/65/CE. 3.   Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di assolvere alle sue funzioni con correttezza e indipendenza, le società di gestione assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la funzione di controllo della conformità deve disporre dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e avere accesso alle informazioni pertinenti; b) deve essere nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, il quale è responsabile dell’adempimento degli obblighi e della trasmissione frequente, almeno una volta all’anno, all’alta dirigenza di relazioni su questioni attinenti all’osservanza della normativa, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze; c) i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non devono partecipare alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare; d) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non deve comprometterne l’obiettività e non deve essere tale per cui sia probabile che ne comprometta l’obiettività. Tuttavia, la società di gestione è esentata dagli obblighi di cui al primo comma, lettera c) o d), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività e della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate, l’obbligo non è proporzionato e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace.
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Funzione permanente di controllo della conformità (Art. 10 Direttiva (UE) 2010/43) — Testo vigente | Portale Normativo