Art. 31
Procedura di salvaguardia dell’Unione
In vigore dal 16 giu 2010
Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se al termine alla procedura di cui all’, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia contraria ad un atto giuridicamente vincolante dell’Unione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale si considera giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale si considera ingiustificata, lo Stato membro interessato la ritira.
3. Se la misura nazionale si considera giustificata e la non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili viene attribuita a carenze nelle norme di cui all’, paragrafo 5, lettera b), la Commissione informa l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti e sottopone la materia all’esame del comitato istituito dall’ della direttiva 98/34/CE (12). Tale comitato può consultare l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti prima di esprimere il proprio parere.
Storico versioni
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