Art. 29

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2010
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma della presente direttiva siano istituiti e che funzionino correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi che essi hanno provveduto a notificare partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:35:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo