Art. 29
Coordinamento degli organismi notificati
In vigore dal 16 giu 2010
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma della presente direttiva siano istituiti e che funzionino correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi che essi hanno provveduto a notificare partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:35:oj#art-29