Art. 32

Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza

In vigore dal 16 giu 2010
Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza 1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all’atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a seconda dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2.   L’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l’Unione. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l’origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure. 5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
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