Art. 5

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 16 giu 2010
Rappresentanti autorizzati 1.   I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato. 3.   L’identità e l’indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE. 4.   I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.
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