Art. 5
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 16 giu 2010
Rappresentanti autorizzati
1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a)
mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti;
b)
a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità;
c)
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.
3. L’identità e l’indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.
4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:35:oj#art-5