Art. 20

Requisiti relativi agli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2010
Requisiti relativi agli organismi notificati 1.   Ai fini della notifica, l’organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. 2.   Un’autorità competente, ai sensi degli allegati della direttiva 2008/68/CE, può essere un organismo notificato a condizione che rispetti i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva e che non agisca anche in veste di autorità di notifica. 3.   L’organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. 4.   L’organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell’, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.
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